Sanificazione
e attività di Sanificazione sono finalizzate a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
La sanificazione si attua – avvalendosi di prodotti chimici detergenti/disinfettanti – per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati.
La società Fois Marianna & c. S.a.s. Realizza interventi di pulizia , sanificazione e disinfezione ormai da trent’anni con una particolare procedura che si articola in tre fasi:
- Pulizia : Individuazione dello sporco e utilizzazione di detergenti appropriati per un’accurata detersione della superficie interessata;
- Risciacquo delle superfici precedentemente igienizzate;
- Disinfezione : “disinfettare” vuol dire ridurre la quantità dei microrganismi presenti eliminando completamente i germi patogeni. La disinfezione è un’operazione che consente di abbattere le cariche batteriche e di inattivare i virus per eliminare, quindi, i rischi di contagio da infezioni microbiche. E’ un’azione diversa dall’igienizzazione, che invece consiste, nella sola rimozione dello sporco.
Le fasi di Pulizia e Disinfezione fanno sì che vi sia la Sanificazione. Ovviamente, a seconda del materiale di cui è composta la superficie da trattare, la nostra società, dispone e utilizza prodotti specifici che contengono agenti chimici per una disinfezione ottimale. I nostri trattamenti vengono effettuati mediante l’utilizzo di idonee apparecchiature che consentono la distribuzione più razionale delle sostanze disinfettanti come i nebulizzatori a batteria (a freddo), le macchina generatrici di vapore (fino a 180° a caldo) e all’occorrenza atomizzatori elettrostatici.
L’impresa di servizi Fois Marianna s.a.s. è a disposizione per preventivi gratuiti e informazioni in merito agli interventi in oggetto. Riceverai il tuo preventivo in tempi brevi. A termine del lavoro verrà rilasciata certificazione in carta intestata per avvenuta sanificazione. Scegli la nostra professionalità.
Sanificazione vs Pulizia: sono la stessa cosa?
La pulizia può esistere senza la sanificazione, mentre quest’ultima si compone di due fondamentali fasi quali Igienizzazione e la Disinfezione.
La pulizia di un ambiente è ciò che normalmente si fa per mantenere un livello di igiene e pulizia sufficiente a rimuovere sporco e polvere. Il decreto 274/1997 definisce “attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza”. In sostanza niente di più e niente di meno che lavare le superfici con acqua, sapone o prodotti chimici. E qui bisogna fare un’importante distinzione tra detergenti e disinfettanti: un disinfettante è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, e/o virus, mentre un detergente (eventualmente con “effetto igienizzante”) ha il primario scopo di rimuovere lo sporco. Non a caso il decreto 274/1997 precisa che “le attività di disinfezione e sanificazione riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni”. Ma non solo: i disinfettanti sono soggetti ad una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale ed europeo per la messa a disposizione sul mercato. E’ ciò che riguarda i presidi medico-chirurgici, cioè i prodotti biocidi disinfettanti, germicidi, battericidi e disinfestanti.
L’esercizio di tutte le attività di Pulizia è subordinato al possesso di requisiti di onorabilità ( di cui all’art. 2 della legge 82/1994eal D. Lgs. 159/2011) nonché di requisiti di capacità economico-finanziaria. Per quanto concerne l’espletamento del servizio di sanificazione, è subordinato anche al possesso di requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall’art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997.